L’INPS, con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023, ha fornito precisazioni e istruzioni operative relative al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

In relazione alle imprese della citata filiera non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della seguente prestazione:

·         assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (art. 5, c. 2, D.I. 4.8.2023).

Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:

·         finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (art. 5, c. 1, lett. a, D.I. 4.8.2023);

·         prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. b, D.I. 4.8.2023);

·         prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. c, D.I. 4.8.2023);

·         prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 1, lett. d, D.I. 4.8.2023);

·         assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’art. 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (art. 5, c. 1, lett. e, D.I. 4.8.2023);

·         versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’art. 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 5, c.1, lett. f, D.I. 4.8.2023).

Si evidenzia, inoltre, che, per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al c. 2 dell’art. 5 del D.I. 4.8.2023, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. L’accredito della contribuzione correlata è previsto anche per il periodo di erogazione della citata prestazione integrativa aggiuntiva, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti sopra indicati per l’accesso al trattamento pensionistico (cfr. le prestazioni di cui alle lettere d) ed e) del c. 1 dell’art. 5 del D.I. 4.8.2023).

La suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della L. 183/2010.