Il Garante della privacy ha ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza 17/10/2019 n. 1874/13 e 8567/13) da un lato giustifica, nel caso esaminato, le telecamere nascoste, ma dall’altro conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

In particolare l'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti:

  • vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale,
  • l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta,
  • le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato,
  • non era possibile ricorrere a mezzi alternativi,
  • le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore.

Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".