L'INPS, con la circolare 02/02/2010 n.12, ha reso noto che la riduzione del saggio degli interessi legali all'1%, disposto dal DM 04/12/2009 (G.U. n. 291/2009), con decorrenza 1° gennaio 2010, trova applicazione anche nei confronti di coloro che hanno commesso violazioni contributive e sono tenuti al versamento delle sanzioni civili.
Infatti l'art. 116, c. 8, della L. 388/2000 prevede che sia possibile fruire della riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, l'INPS precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.