L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 460 del 9 ottobre 2020, ribadisce quanto già deciso in occasione della risposta n.343 dell’11 settembre 2020, ossia che è soggetta a tassazione esclusivamente in Svizzera la quota parte delle somme erogate dal datore di lavoro italiano a titolo di TFR, incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, per la parte del periodo lavorativo in cui il dipendente è stato residente nel Paese elvetico e ha quivi prestato attività lavorativa.

In particolare, nel caso in esame, il lavoratore italiano, prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva prestato attività lavorativa in Italia nel 2013 e in distacco in Svizzera dal 2014 al 2019 e aveva, dal 2012, spostato la residenza nel territorio elvetico portando con se anche la famiglia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, in via generale, in applicazione dell’art. 2 del TUIR, si considera residente in Italia il lavoratore che si trova in possesso di uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro: essere iscritto per più di 183 giorni nell’anagrafe della popolazione residente, avere in Italia il domicilio oppure avere la residenza.

Se sussiste anche una sola di queste condizioni la persona si ritiene residente fiscalmente residente in Italia.

Nel caso in cui siano assenti tutti contemporaneamente i predetti requisiti, allora la persona si ritiene residente fiscalmente all’estero.

Una deroga però può arrivare dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che l’Italia ha siglato con il Paese straniero.

Secondo il modello OCSE, a cui si sono ispirate tutte le convenzioni (inclusa quella stipulata con la Svizzera), ed in particolare l’art.15, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente è quella dello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente, ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione corrente in entrambi i Paesi.

Applicando tale regola al caso in esame, risulta che la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferite al periodo in cui il dipendente è stato residente in Svizzera e ha prestato l’attività lavorativa in Italia, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli Stati.

Invece la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all’esodo e di corrispettivo per l’obbligo di non concorrenza, riferibile al periodo in cui il dipendente è stato residente in Svizzera e ha quivi prestato l’attività lavorativa, è soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.

Infine, conclude l'Agenzia, per la quota parte degli emolumenti assoggettati a imposizione concorrente, il dipendente potrà richiedere, al fine di eliminare la doppia tassazione, l'esenzione da imposizione in Svizzera ai sensi dell'art.24, c.3 della Convenzione Italia-Svizzera. Il datore di lavoro, invece, potrà applicare direttamente il regime convenzionale in esame ed escludere dall'applicazione delle ritenute alla fonte, la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione nel Paese elvetico.