Tassati i contributi versati all’assistenza complementare per l'amministratore unico
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa, con la risposta all’interpello n. 954-1535/2017 del 22 dicembre 2017, ha precisato che i contributi che il datore di lavoro versa all’assistenza sanitaria integrativa a favore di un solo amministratore unico in osservanza del regolamento aziendale, non fruiscono dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 51, c.2, lett.a) del TUIR.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un datore di lavoro ha deciso di offrire ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente con la qualifica di amministratore, mediante specifico regolamento aziendale, l’iscrizione ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale con contribuzione interamente a carico azienda, e ha chiesto alla medesima Agenzia se anche detti contributi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle entrate ha respinto la richiesta dell’interpellante per il fatto che la categoria dei beneficiari prevista nel regolamento aziendale riguardava il solo amministratore unico presente in azienda.
L’interpretazione delle Direzione centrale trova fondamento nella locuzione presente nella lett. a), c.2 dell’art. 51 del TUIR, “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento” deve essere interpretata nel senso che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali devono riguardare una generalità di dipendenti o categorie omogenee e non devono essere riservati ad personam.
Infatti i contratti, gli accordi ed i regolamenti aziendali sono atti adottati per disciplinare in modo uniforme condizioni applicabili alla generalità di dipendenti o categorie di essi e non per definire condizioni riferibili ad un solo soggetto.
Pertanto, solo qualora la gestione dovesse passare ad un consiglio di amministrazione, che per definizione e composto da una pluralità di soggetti, questi ultimi risulterebbero automaticamente beneficiari della contribuzione assistenziale con i vantaggi fiscali.
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