L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello 10/12/2020 n. 578, ha precisato che i redditi percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di impiego da lavoratori residenti all'estero sono tassati in Italia se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

La risposta trova la sua disciplina nell'articolo 23, comma 2, lettera a) del TUIR, che reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, i redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR, se sono corrisposti da un soggetto con residenza in Italia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva nazionale è costituito, pertanto, solo dalla residenza fiscale del soggetto erogante, a nulla rilevando la circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all'estero, dal momento che si tratta di somme e valori comunque percepiti (ancorché erogati/percepiti in una data successiva) a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

All'atto del pagamento dei suddetti emolumenti, pertanto, il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare le ritenute alla fonte con le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600 del1973, ai sensi del quale la ritenuta da operare è determinata "(...) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) [ora art. 17], del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17 [ora art. 19 ] dello stesso testo unico (...)".

In ogni caso, conclude l’Agenzia delle entrate, il trattamento fiscale previsto dal nostro ordinamento può subire modifiche per effetto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Spetta al lavoratore richiedere l’applicazione delle disposizioni di maggior favore presentando apposita documentazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera. In caso contrario il datore di lavoro italiano deve operare la ritenuta alla fonte di cui all'articolo23, comma 2, del citato D.P.R. n. 600 del 1973.