Il Tribunale di Firenze, con la sentenza 4/03/2022 n.155, ha deciso che il datore di lavoro, in assenza di un obbligo di legge, può richiedere al proprio dipendente l’esibizione di un tampone soltanto se l’obbligo deriva da un provvedimento dell’autorità sanitaria oppure su prescrizione del medico competente.

Nel caso esaminato dai giudici del capoluogo toscano, una lavoratrice era stata sospesa dal lavoro senza diritto alla retribuzione, nel mese di agosto 2021, per non avere esibito l’esito di un tampone anticovid.

La lavoratrice è così ricorsa al Tribunale di Firenze affinchè dichiarasse illegittimo il comportamento datoriale e disponesse l’erogazione delle retribuzioni che non erano state corrisposte.

L’azienda, a sua difesa, ha prodotto una comunicazione, inviata nel mese di agosto 2020 a tutti i dipendenti e collaboratori, che imponeva loro l'obbligo di green pass quale misura ritenuta necessaria per rendere sicuro il luogo di lavoro, in ottemperanza agli obblighi sanciti dall'art 2087 cc.

All’epoca dei fatti l’obbligo di possedere il green pass veniva richiesto solo ai fruitori dei servizi resi dall’azienda (piscina), pertanto la questione sollevata davanti al giudice di merito è se, in assenza di un obbligo di legge il possesso di green pass in corso di validità potesse essere richiesto dal datore di lavoro al singolo lavoratore, quale misura necessaria al fine di preservare la salubrità del luogo di lavoro.

Secondo il Tribunale di Firenze la risposta non può che essere negativa.

Infatti, evidenziano i giudici, l'art. 2087 c.c. impone all' imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Inoltre, continua la sentenza, con specifico riferimento al rischio covid-19, l'art. 29-bis del DL n. 23/2020, conv. in L. n. 40/2020, stabilisce che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni" .

Il protocollo del 24 aprile 2020 consente: il preventivo controllo della temperatura corporea, con allontanamento dei soggetti con temperatura superiore a 37,5°, la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, e la preclusione dell'accesso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 in assenza di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Quanto ai tamponi il protocollo si limita a prevedere che "qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione", così chiarendo implicitamente che l'obbligo di tampone può derivare solo da un provvedimento dell'autorità sanitaria.

Il protocollo inoltre stabilisce che "il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori".

Ne consegue che il possesso di tampone negativo poteva essere richiesto al lavoratore in adempimento degli obblighi di cui all'art 2087 cc, gravanti sul datore di lavoro, solo in presenza di un provvedimento dell'autorità sanitaria o di una motivata richiesta del medico competente.

Ciò vale quindi a rendere illegittimo il rifiuto della prestazione operato dal datore di lavoro.

L’illegittimità è comunque cessata il 15 ottobre del 2021, data dalla quale l'obbligo di possesso di green pass in capo a tutti i lavoratori è stato imposto dalla legge, rendendo doveroso il rifiuto datoriale in caso di assenza.

In conclusione, la lavoratrice ha diritto di percepire le retribuzioni sospese dal 6 di agosto 2021 al 15 ottobre 2021.