L'agenzia delle entrate ha pubblicato, sul supplemento ordinario N. 280 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, le tabelle, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale  (art. 51, c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) ad uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato). Il valore annuale del finge benefit da assoggettare a tassazione e (per effetto dell'armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/97) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'ACI e riportato nella tabella in esame (ultima colonna).
Detti importi avranno valore per tutto l'anno 2008.

Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2008, e conseguentemente non compresi nella tabella sopra richiamata, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla citata tabella ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

A norma dell'art. 51, c. 4, del DPR 917/86, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi dall'azienda ad uso promiscuo ai propri dipendenti e collaboratori coordinati, si assume, ai fini dell'individuazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), il 30% (coefficiente ripristinato definitivamente dall'art. 15-bis del D.L. 81/2007, L. 127/2007) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e della Finanza che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente  trattenute (o addebitate) al dipendente (importo che deve essere fatturato).

Il compenso in natura, così calcolato, deve essere rapportato al periodo dell'anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l'uso promiscuo del veicolo.
Se il valore complessivo dei fringe benefit (compreso quindi l'uso promiscuo dell'auto) riconosciuto al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d'imposta interessato, non eccede ? 258,23, questo è escluso  (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e l'azienda).
Se l'azienda fornisce  gratuitamente anche il "box" (o posto macchina), il valore di quest'ultimo andrà valutato separatamente e concorrerà a formare reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per il suo valore normale (art. 9, TUIR).
Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi,  utilizzando, anche in questo  caso,  il criterio generale del "valore normale".