L’INPS, con la circolare 26/07/2013 n.114, ha fatto il punto della situazione sull’ambito di applicazione dei regolamenti CE 987/2009 e 988/2009 che hanno apportato modifiche al regolamento CE/883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, alla luce delle decisioni 1/2012 e 76/2011 che hanno esteso la disciplina comunitaria anche alla Svizzera e ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Invece i nuovi regolamenti comunitari non trovano applicazione nei rapporti intercorrenti tra Svizzera e Stati SEE. Infatti nell’accordo stipulato tra Stati membri della CE e la Svizzera (decorrente dal 1° aprile 2012) e nell’accordo stipulato tra gli Stati membri CE ed i Paesi SEE (decorrente dal 1° giugno 2012) è stabilito che le parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori dei Paesi contranti.
Quindi se vi sono coinvolti cittadini svizzeri aventi familiari residenti in uno dei Paesi SEE e viceversa, i regolamenti comunitari non troveranno applicazione.
Tuttavia, l’art. 4 del Reg. CE/883/2004 sancisce che i cittadini comunitari sono in generale equiparati dal punto di vista previdenziale ai cittadini degli Stati SEE che lavorano o siano titolari di altra prestazione in Italia ma che hanno i familiari residenti in Svizzera. Analogamente il cittadino svizzero che lavora in Italia ma che ha i familiari residenti in uno Stato SEE si trova nella stessa condizione giuridica del cittadino di uno Stato membro avente i familiari residenti in uno Stato terzo, con la conseguenza che avrà diritto ai trattamenti familiari in base a quanto previsto dall’ordinamento interno.
Pertanto l’INPS se ricorre una delle predette situazioni dovrà accertare il diritto e la misura delle prestazioni sulla base di quanto previsto dalla legislazione italiana secondo cui i cittadini possono fruire dei trattamenti di famiglia per tutti i familiari inclusi nel nucleo ovunque residenti.
Invece troveranno applicazione i regolamenti comunitari nei casi in cui il cittadino svizzero o di un Paese SEE occupato in Italia chieda la prestazione per i familiari residenti in un altro Stato comunitario.
L’INPS ricorda che dal 9/11/2011 è in vigore l’accordo sull’adesione della Bulgaria e della Romania allo Spazio Economico Europeo. Ne consegue che un cittadino di uno Stato SEE, occupato in Italia avrà diritto alle prestazioni familiari per congiunti che risiedono in Romania o Bulgaria, così come un cittadino rumeno o bulgaro occupato in Italia potrà chiedere i trattamenti di famiglia per residenti in uno Stato SEE.
Quanto detto vale anche per le prestazioni di malattia e maternità.
Invece in merito alla Croazia, entrata nella UE il 1° luglio 2013, l’INPS fornirà ulteriori indicazioni con un’altra circolare.