Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 6/10/2004 n. prot. 5767/G/86/256, rivolgendosi agli enti privatizzati ai quali riconosce la possibilità di avvalersi del bonus per il posticipo della pensione fornisce anche alcune precisazioni di carattere generale. Sono esclusi dal bonus i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie fiscali. Anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi sono da considerare amministrazioni pubbliche e pertanto i loro dipendenti non possono optare per il bonus. Le cosiddette Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. In tutte le altre situazioni di lavoro dipendente (es. Ferrovie S.p.A., RAI)i lavoratori possono far valere il diritto al bonus. Il bonus non spetta ai lavoratori iscritti all'INPDAP e all'IPOST, in quanto tali enti gestiscono forme esclusive dell'AGO. Possono invece accedere al bonus i lavoratori iscritti all'ENPALS, in quanto tale ente gestisce una forma sostitutiva dell'AGO. Le maggiorazioni contributive previste per particolari categorie di lavoratori (es. sordomuti, esposti all'amianto, etc.) sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per l'esercizio dell'opzione bonus. Per quanto riguarda l'INPGI, che gestisce una forma assicurativa sostitutiva dell'AGO, l'accesso al bonus da parte degli iscritti è subordinato all'adozione di apposita deliberazione da parte dell'ente, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.