Subappalti pubblici: le indicazioni operative
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 1507 del 6 ottobre 2021, ha fornito indicazioni operative in merito ai subappalti in ambito pubblico a seguito delle modifiche alla regolamentazione disposte dall’art. 49 del D.L. 77/2021.
La richiamata disposizione ha modificato il comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, introducendo un periodo ai sensi del quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.
La nuova misura di garanzia per i lavoratori dipendenti del subappaltatore trova applicazione quando le attività oggetto di subappalto sono ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato. Non deve trattarsi, quindi, di attività marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio complessivamente appaltato. Trova inoltre applicazione se le attività fanno parte della categoria prevalente ossia, “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara”. In questo ultimo caso, le lavorazioni devo essere incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Se ricorrono le predette condizioni, i lavoratori hanno diritto a trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
La disposizione va letta in stretta connessione con quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, in tema di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare, occorre porre l’attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico. Ciò che conta è essenzialmente l’oggetto del contratto di appalto ed è ad esso che occorre riportarsi nella selezione del CCNL.
Individuato il contratto collettivo di riferimento, va quindi verificata la ricorrenza delle condizioni normative stabilite dal comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove ne sia riscontrata la ricorrenza, il subappaltatore ha l’obbligo di “riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione alle medesime attività lavorative.
Se nell’ambito dell’attività di vigilanza saranno riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, potrà essere adottato il provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto. L’adeguamento retributivo comporterà una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che darà luogo ai conseguenti recuperi.
Sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consoliderà il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c.
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