Tante e complesse sono le responsabilità di un committente in caso di incidente di un subappaltatore, secondo le più recenti sentenze della cassazione. La norma vigente tutela “al massimo grado” tutti i lavoratori. Ne consegue che le responsabilità e i conseguenti avvisi di garanzia in caso di incidente, possano avere “la massima estensione”. La Suprema Corte infine ricorda ad ogni imprenditore che è necessario che provveda non solo alla sicurezza dei propri dipendenti, ma che garantisca la sicurezza all’ interno della propria azienda, “anche a chiunque fosse chiamato a lavorarvi, a qualsiasi titolo”. 

Cosa tratta:

Come già effettuato in passato, approfondiamo una serie di recenti sentenze, che evidenziano come la responsabilità del committente (contrariamente a quello che si pensa normalmente) sia sempre presente in caso di appalto ma anche di subappalto.

 Qualche anno fa una sentenza illuminante aveva chiarito in maniera definitiva le responsabilità del datore di lavoro committente in caso di infortunio. Il caso era quello di un imbianchino caduto da una scala in legno, mentre effettuava delle operazioni di pulizia, riportando diverse fratture al tronco.

In quella sede fu stabilito dalla suprema corte che anche nei lavori di subappalto, il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare su tutti i lavoratori dell’appalto e quindi anche quelli del subappalto. Nel corso della disamina dei fatti, era emerso che l’infortunato non dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, utilizzava la scala in modo improprio,  posizionandola peraltro oltre il confine aziendale su terreno sconnesso. A nulla era valso il tentativo della difesa, di evidenziare un comportamento abnorme. La sentenza ricorda che l’operazione era del tutto funzionale a completare l’opera richiesta e quindi facilmente prevedibile, concludendo che il datore di lavoro non aveva vigilato sull’osservanza delle prescrizioni di sicurezza e che appariva palese il fatto che non avesse verificato che il lavoratore svolgesse in totale sicurezza i compiti a lui appaltati.

 

Concetti del tutto analoghi e di conseguenza confermati da un'altra sentenza più recente, in cui il committente viene condannato perché l’infortunato, privo (come sopra) di dispositivi di protezione individuale, durante dei lavori di smantellamento, cade rovinosamente da un capannone industriale. La colpa in questo caso consiste nella mancata nomina di un coordinatore per la sicurezza dei lavori e soprattutto nella mancata verifica della idoneità tecnica della impresa incaricata.  Il datore di lavoro ammettendo in sede processuale, di non aver svolto le verifiche di idoneità professionale dell’ impresa a cui appartiene l’infortunato,  (e di non essere nemmeno a conoscenza dell’ esistenza del subappalto), di fatto ammette la propria negligenza. Dalla sentenza di primo grado infatti si evince chiaramente che “una verifica accurata e responsabile avrebbe comportato la scelta di altra impresa

Riassumendo quanto espresso dalla Corte, il committente è tenuto ad un controllo effettivo sulla struttura organizzativa e documentale dell’impresa incaricata e sulla sua idoneità rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata. In particolare, si specifica che in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza, scendendo in un dettaglio e giudizi tecnici ( nel merito di  lavoro in quota/dispositivi specifici) sempre maggiore ed evidenziabile negli ultimi mesi.

Infine una breve disamina, sull’ ultima sentenza presa in rapida considerazione, in cui la mancata redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza) è di fatto la causa di un incidente molto grave.

In questo caso il mancato coordinamento con le imprese presenti in un cantiere navale, ha permesso che un operaio effettuasse dei lavori di carpenteria in concomitanza con delle lavorazioni con solventi (incompatibili) e determinando così un’esplosione che ha gravemente ustionato l’operaio stesso.

L’aspetto più interessante della triste vicenda, è che il ricorso in cassazione viene proposto dall’ appaltatore che non accetta la condanna di primo grado, riferendo che non spettava a lui, redigere il DUVRI (ma al committente, come previsto dalla normativa). Tralasciando gli aspetti più giuridici della vicenda, la decisione della Suprema Corte appare molto chiara ed in linea con le precedenti sopra enunciate : Il mancato assolvimento dell’ obbligo di redazione del DUVRI da parte del committente, NON esonera appaltatori e subappaltatori dagli oneri di coordinamento e cooperazione reciproca previsti dalla normativa che impongono di attuare tutte le misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)].”

 

L’ultima sentenza di fatto riassume perfettamente la disamina e lo spirito comune a tutte le sentenze riassunte. Tutti gli attori della sicurezza, devono collaborare nessuno escluso, alla prevenzione e alla protezione dei rischi, di pari passo con le responsabilità, ormai chiare e ben definite, che ogni parte deve avere ed esercitare per prevenire e proteggere.

Rif.

Corte di Cassazione, nr 48951 del 25.11.2017

Cassazione Penale, Sez.IV, 31 luglio 2018 n.36715,

Cassazione Penale, Sez.IV, 27 ottobre 2021 n.38423

Cassazione Penale, Sez.IV, 6 agosto 2021 n.30792

 Quando entra in vigore

  • Le sentenze sono importanti in quanto danno indicazioni precise e circostanziate, sono prese dai giudici con la massima competenza ed esperienza, e creano precedenti che devono essere sempre considerati,  ma non hanno valore di legge. Il Parlamento ha il potere di ratificare le leggi, i giudici nell’ ordinamento italiano no.

Indicazioni operative

  • I principi di cooperazione e coordinamento noti dalla ormai lontana 626/1994 prevedono precise responsabilità per tutti gli attori in gioco, nessuno escluso.
  • Non è ormai più pensabile, data la giurisprudenza presente, pensare che la responsabilità sia di una sola delle parti. Il subappaltatore, esattamente così come committente e appaltatore ha precise responsabilità circostanziate anche dagli obblighi di cooperazione e coordinamento.
  • La normativa sugli appalti, è in rapida e decisa evoluzione. Si prevedono grandi cambiamenti nei prossimi mesi, in linea con le modifiche effettuate al testo unico nel dicembre del 2021.