Studi universitari e iscritti alla gestione separata INPS
A cura della redazione
Anche i lavoratori parasubordinati, (i famosi co.co.co.) possono recuperare il periodo di studi universitari. Le modalità operative del riscatto sono indicate nella circolare Inps n. 82 del 13 maggio 2004 . A partire dal 1997, in attuazione della cosiddetta "armonizzazione"dei sistemi previdenziali decisa dalla riforma Dini (legge 335/1995), oltre alla laurea tradizionale, è possibile riscattare altri corsi di studio universitario. Si tratta del: a) "diploma universitario" che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (dopo la laurea breve); b) "diploma di laurea" dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei; c) "diploma di specializzazione" che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; d) "dottorato di ricerca" i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge. Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, possono formare oggetto di riscatto esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996. L'onere di riscatto è determinato applicando semplicemente al valore medio mensile dei compensi dell'ultimo anno, (12 mesi precedenti), l'aliquota contributiva di finanziamento vigente presso la gestione separata alla data della presentazione della domanda (17,30% nel 2004).