La Provincia di Bolzano, Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, il 20 giugno 2014, hanno siglato l’accordo al fine di disciplinare in maniera unitaria i rapporti di lavoro per i dipendenti degli Studi professionali, tra i quali il contratto a termine e l’apprendistato.

In merito alla prima tipologia contrattuale sopra citata, l’accordo evidenzia che sono esclusi dal calcolo e dal limite del 20%: le assunzioni dei lavoratori sospesi con l’intervento della CIGS o di analoghi ammortizzatori sociali; l’assunzione di lavoratori percettori dell’indennità di mobilità o dell’ASPI, le assunzioni a termine in caso di avvio di nuove attività imprenditoriali o nuova apertura di studi professionali, le quali non costituiscono una prosecuzione di attività già svolte in precedenza (per periodo di avvio devono intendersi 18 mesi dalla data di effettivo inizio dell’attività), le assunzioni di giovani dai 29 ai 35 anni, le assunzioni di lavoratori con più di 55 anni se uomini e di 50 anni se donne e infine le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio. 

Le predette assunzioni però potranno avere una durata massima di 18 mesi contro i 36 mesi previsti per i contratti a termine in via generale. 

Inoltre le assunzioni a termine acausali predette possono riguardare anche soggetti che hanno già avuto precedenti rapporto di qualsiasi natura o tipologia con il datore di lavoro interessato. Un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore, stipulato per una delle ipotesi precedenti e dopo la scadenza dei 18 mesi complessivi, può essere stipulato solo se rientra nel limite massimo del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato all’inizio dell’anno oppure in ogni caso, per le ipotesi legate alla stagionalità o per ragioni sostitutive o con lavoratori di età superiore a 55 anni.

In merito alla risoluzione anticipata, l’accordo stabilisce che per i rapporti di lavoro con una durata non superiore a 4 mesi è consentito il recesso da parte del lavoratore con un periodo di preavviso pari a quello previsto dall’art. 127 del CCNL studi professionali.

Particolarmente interessante la disposizione volta ad agevolare l’incontro tra il sistema scolastico ed il mondo del lavoro. In particolare viene previsto che nel periodo giugno – ottobre i datori di lavoro potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiori a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani che frequentano gli istituti superiori, scuole professionali o corsi di studi universitari. Sono inclusi anche i giovani neo-diplomati che con l’inizio dell’anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario. 

Sempre in tema di incontro tra scuola e lavoro, in caso di ricorso all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, l’accordo prevede che il completamento del 3° anno di una scuola superiore vale come credito formativo pari ad un periodo di apprendistato di 6 mesi, mentre il completamento di 4 anni di scuola superiore vale come credito formativo pari ad un periodo di apprendistato di 12 mesi.

Ancora l’assolvimento del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno viene riconosciuto come credito formativo pari a 12 mesi di apprendistato. Invece il 3° anno viene riconosciuto come credito formativo pari a 24 mesi di apprendistato. 

L’intesa evidenzia che il giovane che ha ottenuto il diploma di maturità di una scuola superiore quinquennale attinente ai profili e alle attività professionali oggetto del presente accordo non può stipulare un contratto di apprendistato di primo livello, ma dovrà necessariamente stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. 

L’art.7 dell’accordo regolamenta l’apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo. Spetterà alla Giunta provinciale, d’intesa con le parti sociali, definire i profili formativi con ordinamento formativo. L’obbligo formativo è assolto con la frequenza dei moduli contenuti nel profilo professionale e dalla procedura di qualificazione. 

In merito alla possibilità di fruire del congedo parentale a ore previsto dall’art.3, DL 216/2012, si dovrà utilizzare il seguente criterio di calcolo della base oraria: retribuzione mensile lorda diviso 170.

Invece il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa è il seguente: 

40 ore settimanali (orario di lavoro settimanale) : 6 giorni lavorativi = 6,67 ore

A decorrere dal mese di luglio 2014 sarà erogato un elemento economico territoriale pari a 22 euro mensili lordi. 

L’accordo infine regolamenta anche la retribuzione di produttività, le ferie, la flessibilità dell’orario di lavoro e la banca ore.