L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30E del 19 settembre 2013, ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti dei contribuenti in materia di applicazione degli studi di settore.
Tra i chiarimenti di maggiore interesse, si segnala che i contribuenti residenti nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Emilia Romagna, Veneto e Lombardia – e che hanno riportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, di lavoro autonomo o alle scorte di magazzino, possono considerarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Questi soggetti, quindi, sono esonerati dalla presentazione del relativo modello degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
I contribuenti che, nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2011, hanno cessato di avvalersi del regime dei “minimi”, possono per il 2012 non compilare il quadro T- Congiuntura Economica e riportare la situazione soggettiva nelle annotazioni di Gerico 2013.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che la modifica, nel corso del periodo d’imposta dell’attività prevalente esercitata, si può configurare come “causa” di esclusione rientrante tra quelle previste per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.