Stretta su formaldeide e prodotti che la rilasciano!
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 180, il “Regolamento delegato (UE) 2023/1464 della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica l’allegato XVII il regolamento (CE) n. 1272/2008
Cosa tratta?
Il Regolamento 2023/1464, pubblicato il 17 luglio 2023 modifica l’allegato XVII del Regolamento CLP per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.
La formaldeide, uno dei composti organici volatili (COV) più diffusi, è un gas incolore ed irritante, le principali fonti espositive per la popolazione generale sono i processi di combustione, il fumo, le vernici, alcuni tipi di colle, i tessuti, alcuni alimenti e in particolare i cibi affumicati. L’utilizzo della formaldeide di maggior rilievo è oggi nell’industria dei polimeri, nell’industria del legno che viene trattato con resine a base di urea-formaldeide, nelle sintesi delle materie plastiche e come biocida. Nel comparto sanitario, è ampiamente utilizzata a tutt’oggi nelle operazioni di allestimento di preparati istologici e nelle attività funerarie.
La Comunità Europea, alla quale l’Italia fa riferimento, classifica la formaldeide come cancerogeno di categoria 1B, ossia che “può provocare il cancro”, mutageno di categoria 2 e tossico per tossicità acuta di categoria 3. L’International Agency for Research on Cancer (IARC) già nel 2006, la classifica cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1).
L’esposizione occupazionale principale è soprattutto di tipo inalatoria, le principali fasi di lavorazione in cui può avvenire l’esposizione sono:
- produzione e utilizzo di formaldeide;
- produzione di composti ottenuti dalla formaldeide;
- utilizzo di questi prodotti come intermedi di lavorazione.
Il Regolamento introduce nuovi limiti di concentrazione di formaldeide:
- 0,062 mg/m3 per i mobili, gli articoli a base di legno e i veicoli stradali;
- 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili, dagli articoli a base di legno e dai veicoli stradali.
È previsto un ampio regime di deroga che riguarda, tra i vari, gli articoli destinati all’uso all’aperto, quelli ad uso industriale/professionale, i dispositivi di protezione individuale e quelli che contengono formaldeide “naturale”.
Inoltre inserisce una nuova appendice ad hoc per la misurazione della formaldeide e rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi e all’interno dei veicoli.
Quando entra in vigore?
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque il 6 agosto 2023.
L’immissione sul mercato, in caso di superamento dei limiti, è vietata dopo il 6 agosto 2026 per gli articoli a base di legno e non, mentre per i veicoli stradali dopo il 6 agosto 2027
Indicazioni operative
La gestione dell’esposizione a formaldeide si avvale di molteplici soluzioni, che non riguardano solo l’uso di dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche di disposizioni tecniche che possano in ogni fase ridurre al minimo l’esposizione.
L’obiettivo primario è ridurre o limitarne l’uso e ove questo non sia possibile, servirsi di tutte le soluzioni idonee a ridurre il rischio di esposizione.
L’uso di dispositivi di protezione individuale appropriati e adeguati ricambi d’aria nell’ambiente di lavoro, mediante apertura delle finestre, ma ancora più efficace, mediante l’uso della ventilazione forzata o di depuratori d’aria con filtri specifici, costituiscono un valido aiuto per prevenire e ridurre l’esposizione.
Anche il monitoraggio, ossia il campionamento ambientale e personale, può essere un buon strumento per indagare e quantificare l’eventuale esposizione dei lavoratori.
Infine si ricorda, ai sensi del d.lgs. 81/2008, l’obbligo di svolgere la formazione e informazione dei lavoratori, nonché, la sorveglianza sanitaria e l’iscrizione dei lavoratori esposti nel registro degli esposti a cancerogeni.
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