La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 5 del 2 maggio 2013, ha precisato che il datore di lavoro non può delegare l’attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
La suddetta attività è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.