Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, con un comunicato del 31 luglio 2014, ha reso noto di aver approvato le delibere delle Casse dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e dei consulenti del lavoro, con le quali è stato deciso che i soci professionisti delle STP dovranno versare i contributi alla propria Cassa previdenziale.

L’intervento della CNPADC, della CNPR e dell’ENPACL è nato per far fronte al silenzio del legislatore su questo importante aspetto delle società tra professionisti. 

Quindi ogni socio professionista dovrà: essere iscritto alla Cassa di riferimento, versare il contributo soggettivo sul reddito in base alla sua quota di partecipazione agli utili e versare la contribuzione integrativa sulla quota di volume di affari a lui spettante, riproporzionando quella riferita ai soci non professionisti. 

Pertanto in caso di STP multidisciplinare, ossia quella composta da professionisti e soci di natura diversa (un commercialista, un consulente del lavoro, soci di puro capitale, ecc.), i primi dovranno versare una contribuzione soggettiva calcolata sul reddito professionale e una contribuzione integrativa calcolata sul volume di affari in proporzione alla quota detenuta. Invece i soci non professionisti restano esclusi dalla distribuzione dell’integrativo che i professionisti verseranno alle proprie Casse.