STP tra dottori commercialisti: l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL non deve essere riferita al singolo socio
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 6/06/2019 n.15, in merito alle STP costituite tra dottori commercialisti o esperti contabili, ha precisato che la gestione delle deleghe così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
Resta salva la possibilità che uno stesso soggetto identificato dal codice fiscale possa agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i propri clienti qualora svolga attività professionale anche a titolo individuale. In questi casi il sistema di profilazione richiede all’utente di selezionare il ruolo con il quale vuole agire.
Ciascun socio può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alla STP medesima.
Inoltre, nell’ambito della medesima procedura telematica è dichiarata l’acquisizione e la cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP. Anche in questo caso la dichiarazione di acquisizione o cessazione di delega è riferita alla STP e non al singolo professionista.
In caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.
Per quanto sopra, le STP iscritte all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che finora hanno operato avvalendosi dei soci già registrati nel gruppo dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria, devono chiedere tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” una nuova autorizzazione e inserire i datori di lavoro in delega alla STP, oppure, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega non con numerazione unitaria, devono comunicare, tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta”, le deleghe alla tenuta del LUL.
Le STP che elaborano il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria che hanno un numero di deleghe inferiore a 100 devono procedere autonomamente all’acquisizione dei codici ditta sulla nuova numerazione unitaria utilizzando l’apposita procedura di inserimento singolo o tramite l’upload di un file.
Qualora la STP abbia, invece, un numero superiore a 100 deleghe è possibile il trasferimento centralizzato delle deleghe medesime inoltrando tramite Pec apposita richiesta alla Direzione centrale rapporto assicurativo (dcra@postacert.inail.it). La richiesta deve contenere un file con i seguenti dati: i codici ditta da trasferire; la data di cessazione della delega al professionista e la data di acquisizione della delega alla STP e il numero di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL intestata al singolo socio e il nuovo numero di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL rilasciata in capo alla STP.
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