STP dei consulenti del lavoro abilitate ai servizi telematici assicurativi
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 13/09/2017 n.35, ha reso noto che al fine di consentire alle STP l’accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi, ha adeguato i propri sistemi di profilazione, realizzando nuovi profili, il primo dei quali è riservato ai consulenti del lavoro.
Per ottenere le credenziali di accesso ai servizi on line, le STP dei consulenti del lavoro devono farne richiesta compilando un apposito modulo contenente le generalità ed il codice fiscale del legale rappresentante della STP, la denominazione sociale, la PEC della società, il numero e la data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine di appartenenza e il numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’INAIL.
Spetta al legale rappresentante abilitare anche gli ausiliari, ossia i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell’applicativo cognome, nome e codice fiscale di ogni soggetto.
La gestione delle deleghe, così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla STP e non al singolo socio professionista.
Inoltre, un soggetto identificato dal codice fiscale può agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i propri clienti qualora svolga attività professionale anche a titolo individuale.
Ciascun socio può inserire e eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL:
- in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alla STP medesima.
- nell’ambito della medesima procedura telematica è dichiarata l’acquisizione e la cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP. Detta dichiarazione di acquisizione o cessazione di delega è riferita alla STP e non al singolo professionista;
- in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo a una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.
L’INAIL conclude ricordando che le STP iscritte all’Albo dei consulenti del lavoro che finora hanno operato avvalendosi dei soci già registrati nel gruppo consulenti del lavoro, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega con numerazione unitaria, devono chiedere tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” una nuova autorizzazione e inserire i datori di lavoro in delega alla STP, oppure, qualora elaborino il LUL dei datori di lavoro in delega non con numerazione unitaria, devono comunicare tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta”, le deleghe alla tenuta del LUL.
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