L’Inps, con il messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, ricorda che, a seguito di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della L. n. 232/2016, il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non può essere fruito né indennizzato.

Conseguentemente, non possono essere presentate domande all’INPS e, per tutto l’anno solare 2017, non devono essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

Diversamente, i congedi obbligatori sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017. Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. Sono tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’istituto previdenziale, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.