Stock option: precisazioni sull'abolizione del regime fiscale agevolato
A cura della redazione

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 09/09/2008 n.54E, ha reso noto che l'abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option disposta dal DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008 trova applicazione a decorrere dal 25 giugno 2008 e interessa le azioni assegnate ai dipendenti a decorrere da questa data, da intendersi come quella di effettivo esercizio dell'opzione, anche se i piani sono stati deliberati antecedentemente.
Pertanto se l'opzione non è stata esercitata dal dipendente entro il 25 giugno 2008 si applica la tassazione ordinaria.
Ricordiamo che con l'abolizione del regime agevolativo, si torna alla tassazione ordinaria, progressiva e per scaglioni, del reddito derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto d'opzione e quanto corrisposto dal dipendente al momento dell'esercizio dell'opzione. Ne consegue che tale differenza concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e sarà assoggettata a ritenuta d'acconto dal datore di lavoro.
La vendita delle azioni ricevute, che può avvenire contemporaneamente all'esercizio dell'opzione o in un momento successivo, può determinare:
a) Nessuna plusvalenza: la tassazione effettuata in busta paga (libro unico del lavoro) esaurisce l'obbligo fiscale;
b) Una plusvalenza: somma da assoggettare a capital gain (reddito di capitale) con l'aliquota del 12,50% (imposta sostitutiva);
c) Una minusvalenza: può essere compensata con plusvalenze della stessa natura, nell'ambito del regime del risparmio amministrato o della dichiarazione dei redditi.
La circolare 54E/2008 ha inoltre ricordato che dal punto di vista contributivo (così come previsto dalla Manovra d'estate), i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option non saranno assoggettati a prelievo ai fini previdenziali.
Ciò comporta che:
- l'azienda non avrà aggravi di costi per oneri contributivi;
- il lavoratore avrà una minor trattenuta in busta paga, ma anche un minor beneficio in termini di prestazioni previdenziali;
- l'ente previdenziale escluderà detti valori dal calcolo della prestazione pensionistica.
Nessuna modifica è invece intervenuta alla lettera g) del medesimo coma 2 dell'art, 51 del TUIR che disciplina il regime fiscale e contributivo del c.d. Azionariato diffuso. Ne consegue che rimane confermato che non concorre nella formazione della base imponibile, il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti (o generalità dei collaboratori coordinati e continuativi) compresi i lavoratori part time per un importo non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a euro 2.065,83.
Detta agevolazione può essere applicata a condizione che le azioni ricevute:
- non vengano cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; - non siano riacquistate dalla società committente o dal datore di lavoro.
Il beneficio non può essere esteso ai lavoratori ex dipendenti.
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