Il Ministero dello Sviluppo economico, il 24 marzo 2014, ha pubblicato sul proprio sito internet una Guida con lo scopo di illustrare sinteticamente le opportunità offerte dalla Legge 221/2012 in materia di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti e prestatori di servizi esterni alle società che si qualificano come startup innovative e incubatori certificati.

Come si ricorderà, con la Legge 221/2012 il legislatore ha inteso agevolare la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, creando le condizioni favorevoli alle imprese capaci di introdurre beni, servizi e modalità produttive innovative ad alto valore tecnologico.

A tal fine, il provvedimento ha previsto alcune misure di sostegno a favore delle startup innovative e degli incubatori certificati, ivi incluse le semplificazioni degli adempimenti amministrativi, l’intervento gratuito e prioritario del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese sui prestiti bancari ed il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori di servizi esterni.

L’obiettivo dei suddetti benefici è quello di consentire alle startup innovative e agli incubatori certificati di dotarsi di efficienti strumenti di fidelizzazione e incentivazione del management, in un settore in cui il capitale umano risulta di particolare importanza, nonché di accedere a prestazioni professionali qualificate che, in ragione della loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite dalle startup innovative, specie in una fase iniziale dell’attività d’impresa in cui sovente si registra una carenza di liquidità.

Il beneficio di cui possono fruire i dipendenti si concretizza nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l’acquisto degli stessi, attribuiti da una start up ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.

L’ esenzione permane purchè gli strumenti finanziari assegnati non siano ceduti dai dipendenti alla stessa start up oppure a qualsiasi altro soggetto che: direttamente controlla la start up; è direttamente controllato da quest’ultima oppure è controllato dalla stessa società che a sua volta controlla anche la start up da cui il lavoratore dipende.

Il mancato rispetto della predetta condizione determina l’immediata decadenza dell’agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato. In ogni caso l’esenzione si applica esclusivamente agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 19 dicembre 2012.

I compensi oggetto del beneficio devono consistere nell’attribuzione di strumenti finanziari emessi dalla start up o da altra società da questa direttamente controllata. Pertanto, i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l’attribuzione diretta di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni della start up emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.

Quindi, a titolo puramente esemplificativo, ai dipendenti potranno essere concessi i seguenti compensi agevolati: azioni e/o quote; stock option; restricted stock e restricted stock unit; strumenti finanziari partecipativi.

La Guida illustra anche l’ulteriore agevolazione fiscale prevista dalla Legge 221/2012 sui compensi spettanti ai collaboratori esterni e ai consulenti delle start up che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere o servizi.

Si tratta in particolare del c.d. work for equity che permette alle società di remunerare in maniera fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi.

L’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione.

In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione. Resta inoltre ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.

Come sopra visto in materia di piani di incentivazione ai dipendenti, anche in questo caso la remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro. Infatti sarà possibile fruire dell’agevolazione soltanto se al consulente saranno assegnate: azioni; quote o strumenti finanziari partecipativi.

Però, a differenza di quanto avviene nell’ambito dei suddetti piani di incentivazione, non sono agevolate le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione.