L’INPS, con la circolare 14/08/2018 n.95, in merito all’utilizzo del lavoro occasionale per le società sportive che ricorrono ai c.d. steward negli impianti sportivi, ha precisato che la conversione in rapporto di lavoro subordinato del contratto occasionale scatterà se verrà superato il limite pari a 5.000 euro oppure il limite di 625 ore (invece delle 280 ore previste per gli altri prestatori) nell’arco dell’anno civile, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del Libretto Famiglia.

Come si ricorderà la Legge 205/2017 ha modificato l’art. 54-bis del DL 50/2017 (L. 96/2017) contenente la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, introducendo la lettera c-bis) che prevede la possibilità di utilizzare il Libretto Famiglia per pagare le prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive di cui alla L. 91/1981.

Tali società possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in cui rientra l’organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

In considerazione delle particolarità del regime descritto, l’Istituto previdenziale precisa che non è applicabile alla fattispecie in argomento il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal decreto legge n. 50/2017 per l’accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell’esercizio di un’attività economica.

Inoltre, il limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che impiegano steward negli stadi, viene elevato da euro 2.500 a euro 5.000.

Resta invece fermo il limite pari ad euro 5.000, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Poiché l’intento del legislatore è quello di agevolare l’utilizzo delle prestazioni occasionali dalle società sportive, ne discende che le stesse sono escluse dal limite pari a 5.000 euro relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.

La circolare fornisce anche le istruzioni per il versamento della provvista necessaria al pagamento delle prestazioni. Questa deve avvenire con il mod. F24 Elide, indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale CLOC.

Secondo l’INPS, è possibile procedere al versamento anche tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).