L’INPS, con la circolare n. 145 del 17 novembre 2010, ha precisato che il Durc che le stazioni appaltanti devono richiedere, ai fini della partecipazione, aggiudicazione e gestione delle gare e dei contratti pubblici, ha validità di 3 mesi.
Il documento di regolarità contributiva ha validità trimestrale anche in riferimento alle attestazioni Soa e all’iscrizione all’albo fornitori e lavori privati in edilizia.
L’attestazione di regolarità, invece, ha validità mensile ai fini della fruizione dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro e legislazione sociale, anche comunitaria.