La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
Nella fattispecie, la decisione della Consulta è intervenuta nell’ambito di più giudizi civili riuniti, promossi ai sensi art. 28 della legge 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nei confronti di società di un noto Gruppo, su ricorso della FIOM della Provincia di Modena – alla quale le resistenti avevano disconosciuto il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (e, conseguentemente, ad avvalersi delle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto dei Lavoratori), in ragione della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, applicato nelle rispettive unità produttive, da parte di essa ricorrente, che pure aveva attivamente partecipato alla correlativa negoziazione.