Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere prot. 222631 del 3 novembre 2015, in materia di start-up innovative, ha precisato che è possibile, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale, mutare il requisito, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14, del DL 179/2012, senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa.
In base al suddetto art. 25, comma 14, le informazioni in esame devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.
La norma va interpretata nel senso che l’aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale.