Secondo il MISE (Parere del 20 maggio 2016, Prot. n. 141349), il divieto di distribuzione degli utili previsto dall’art. 25, c.2, lett e) del DL 179/2012, opera esclusivamente in pendenza dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese.

Infatti, secondo l’interpretazione letterale della norma, il fatto che il legislatore faccia espresso riferimento al divieto al tempo presente e passato (periodo precedente l'iscrizione nella sezione speciale e durante l'iscrizione stessa), indica chiaramente che lo stesso divieto non può essere esteso al futuro.