Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare 1/07/2016 n.3691/C, ha illustrato le modalità con le quali deve avvenire la costituzione di una start up innovativa nella forma di una SRL senza il ricorso dell’atto pubblico redatto dal notaio, così come previsto dai DM 17/02/2016 e 1/07/2016.

La circolare ricorda preliminarmente che il procedimento senza atto pubblico è percorribile facoltativamente dall’interessato rimanendo comunque sempre salva la possibilità di costituire la start up avvalendosi della procedura ordinaria.

Tra i requisiti fondamentali che devono sussistere per l’iscrizione della start up nella sezione speciale, viene richiesta la sottoscrizione elettronica da parte di ciascun contraente (o sottoscrittore unico nel caso di SRL unipersonale) da apporre sul documento elettronico. Sono escluse modalità alternative.

Pertanto l’onere formale dell’atto costituivo risulterà assolto quando riporterà l’impronta digitale del sottoscrittore.

Non rispetta tale condizione il documento nato su supporto analogico, con firma autografa e poi scansionato e trasmesso all’ufficio del registro delle imprese.

Ai fini dell’efficacia della sottoscrizione dell’atto costitutivo, viene previsto che tutti i costituenti abbiano la capacità giuridica e di agire. Verrà quindi verificato, a cura dell’Ufficio del registro delle imprese, che il firmatario sia legalmente capace e non sia un minore di età, interdetto, inabilitato oppure soggetto ad amministrazione di sostegno.

Il firmatario deve poi essere un cittadino comunitario. In caso di cittadino extracomunitario è necessario che questo sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia cieco o ipovedente, è possibile l’assistenza di una persona di fiducia.

All’Ufficio competente spetterà poi verificare la condizione patrimoniale dei sottoscrittori, ove essi abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, il rispetto del disposto dell’art. 2343 c.c. in caso di conferimenti in natura e la capacità giuridica del comparenti e l’eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica.

Rimane invece estranea dai controlli degli uffici di registro l’osservanza delle disposizioni sull’antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007.

Invece, la costituzione della start up con atto pubblico, può avvenire in due differenti modi: con autenticazione del notaio oppure presso le CCIAA dall’ufficio assistenza qualificata alle imprese. Nel primo caso è il notaio il soggetto obbligato a compiere le verifiche di cui al D.lgs. 231/2007 e su di esso incombono tutti gli adempimenti previsti dalla norma contro l’antiriciclaggio. In caso di ricorso all’ufficio assistenza qualificata alle imprese, spetterà a quest’ultimo verificare il rispetto della citata disciplina.