Start up: ancora possibile versare imposta di registro, di bollo e relative sanzioni con il mod. F23
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 19/07/2016 n. prot. 115137, in attesa che i sistemi informativi consentano di versare con il mod. F24 l’imposta di registro, quella di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up, fino al 31 luglio p.v. è ancora possibile utilizzare il mod. F23.
Infatti in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, spiega l’Agenzia delle entrate, dato che il mod. F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti, viene esteso l’utilizzo del citato modello anche per il versamento l’imposta di registro, quello di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up.
Come si ricorderà il DLgs 241/1997 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di versare imposte, tributi e altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali con il mod. F24.
Il Ministero dell’economia con il decreto 8/11/2011 ha esteso le modalità di versamento con il mod. F24 anche ai pagamenti dell’imposta di registro, stabilendo anche modalità e termini per l’attuazione.
Con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1/07/2016 sono state fornite tra l’altro le istruzioni per la registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative.
Poiché l’adeguamento dei sistemi informativi alle nuove disposizioni richiede i necessari tempi tecnici, anche se il versamento con il mod. F24 dei predetti tributi decorre dal 20 luglio 2016, l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare il mod. F23 ancora per una decina di giorni.
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