L’INPS, con il messaggio 28/11/2013 n.19436, ha reso noto che a seguito del costante monitoraggio effettuato in merito all’erogazione della prestazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale (art.3, c.17, L. 92/2012), è risultato che le risorse annuali stanziate si stanno esaurendo, per cui ferma restando la possibilità di continuare ad inserire le dichiarazioni di sospensione, i pagamenti potranno essere effettuati fino al raggiungimento del finanziamento disposto dalla norma.

Si ricorda in particolare che la Riforma Fornero riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei fondi bilaterali ovvero a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.

Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015 e la sua durata, in ogni caso, non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile.