Con la circolare n. 147 del 2 novembre 2004 l'Istituto fornisce importanti precisazioni in merito all'assoggettamento contributivo dei relativi redditi.
Innanzitutto l'Inps riconosce anche per le attività stagionali l'iscrizione per tutto l'anno purchè l'attivit svolta non sia meramente occasionale.
Quindi l'Inps distingue le seguenti fattispecie:
- stagionali che non svolgono altre attività;
- stagionali che nel rimanente periodo dell'anno svolgono altra attività autonoma;
- stagionali che nel rimanente periodo dell'anno svolgono altra attività di lavoro dipendente o collaborazione.
Nel primo caso è ritenuta legittima l'iscrizione (e la relativa contribuzione) per l'intero anno anche perchè diversamente sarebbe problemativo maturare i requisiti per la pensione.
Quando, invece, l'attività stagionale si cumula con altre allora nei diversi periodi il lavoratore sarà iscritto nelle diverse gestioni previdenziali.
Le predette regole, precisa l'Istituto, valgono anche per i coadiutori.