Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, in data 13 gennaio 2012, le FAQ aggiornate relative ai tirocini formativi e di orientamento.
Tra le varie risposte, si segnalano le seguenti:
-    Non è possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master o di un dottorato in quanto, ai sensi dell’art. 11, D.L. n. 138/2011, tale tipologia di stage può essere attivata esclusivamente nei confronti di neodiplomati o neolaureati.
In ogni caso, è possibile attivare tirocini curriculari nell’ambito di un master o di un dottorato, laddove gli stessi siano espressamente previsti dal relativo piano di studi;
-    Il tirocinio curriculare della durata di 6 mesi svolto da un soggetto che consegue la laurea dopo 3 mesi, non deve essere "azzerato", potendo lo stesso proseguire con la durata individuata dal progetto formativo originariamente previsto;
-    Il Comune può attivare uno stage in quanto soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, solo se in possesso di autorizzazione al collocamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003;
-    Per lo svolgimento di un tirocinio formativo è previsto un rimborso spese dovuto ai tirocinanti secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali nonché dall’art. 9, D.M. n. 142/1998;
-    Uno studente, che abbia svolto un tirocinio extracurriculare, può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurriculare, entro i dodici mesi dal conseguimento della laurea.