Staff leasing e lavoro a chiamata validi se stipulati prima della Legge 247/2007
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 25/03/2008 n.7, ha precisato che i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, il lavoro a chiamata e le clausole elastiche e flessibili del contratto part time, continuano a produrre effetti se stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge 247/2007 che da attuazione al Protocollo 23/07/2007.
Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che mancando una disciplina transitoria per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008, deve applicarsi il principio generale contenuto nell'art. 11 delle disposizioni di attuazione al codice civile secondo cui la legge non può avere effetto retroattivo, ma solo disporre per l'avvenire. Ne consegue che le norme abrogate cessano di avere effetto per il futuro, ma continuano a disciplinare i fatti avvenuti sotto la sua vigenza.
Pertanto:
- dal 1° gennaio 2008 non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente, mentre quelle stipulati in data anteriore continuano a rimanere efficaci fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso. Il Ministero precisa anche che il lavoro intermittente non scompare del tutto dall'ordinamento italiano, ma continua a vivere nei settori turismo e spettacolo per le prestazioni che vengono rese durante i fini settimana, nelle festività e nei periodi di vacanza scolastica.
- Stesso discorso vale per le clausole elastiche e flessibili nei contratti part time che se stipulate prima dell'entrata in vigore della L. 247/2007 mantengono la loro efficacia e continuano a produrre effetti tra le stesse parti.
- in merito ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, il Ministero precisa che l'abrogazione vale solo per il contratto di natura commerciale e non anche per quello di lavoro. Pertanto il venir meno della possibilità di ricorrere allo staff leasing incide solo sulla stipula del contratto commerciale tra Agenzia di somministrazione e azienda e non esclude che l'Agenzia possa instaurare con il lavoratore un rapporto di lavoro fondato su una tipologia contrattuale diversa dal contratto a termine e quindi anche ricorrere al contratto a tempo indeterminato. Restano in ogni caso salvi i rapporti commerciali instaurati prima del 1° gennaio 2008.
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