L’art. 18, c. 1 del D.L 98/2011 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, verrà attuato un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private, nonché a quelle autonome o cosiddette parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032. Ai valori minimi in oggetto occorre aggiungere gli incrementi generali, che opereranno ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, normativa ora modificata dal comma 4 del medesimo art. 18. Le prime due decorrenze degli adeguamenti sono state fissate al 1° gennaio 2014 (+3 mesi) e al 1° gennaio 2016 (+ 3 mesi), eliminando i vecchi termini fissati al 1° gennaio 2015 e 1° gennaio 2019. Il terzo incremento opererà al partire dal 1° gennaio 2019 (+ 4 mesi) e non più a partire dal 1° gennaio 2022. Resta fermo il principio secondo cui l’adeguamento che opera a partire dal 1° gennaio 2014, non può consistere in un incremento superiore a 3 mesi. Resta ferma la disciplina generale sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre). 

Per le donne si osserva la seguente progressione a partire dal 2020:

-       + 1 mese nel 2020;

-       + 2 mesi dal 2021;

-       + 3 mesi dal 2022;

-       + 4 mesi dal 2024;

-       + 5 mesi dal 2025;

-       + 6 mesi dal 2026 fino al 2031;

-       + 3 mesi dal 2032

Il comma 3 (rivisto dalla Legge di conversione) prevede che la rivalutazione automatica delle pensioni, per il biennio 2012-2013, non operi esclusivamente con riferimento ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. La rivalutazione invece opera nella misura del 70% per la fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo.