I titolari di pensione che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una forma previdenziale obbligatoria di base gestita da un soggetto privato, sono tenuti a versare al relativo ente un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti (art. 18, cc.11 DL 98/2011).
Il successivo comma 12 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, che ha istituito la gestione separata INPS, in merito all’ambito soggettivo di iscrizione alla gestione stessa.
Più specificamente, il comma precisa che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso la richiamata gestione sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privatizzati di cui al comma precedente, ad esclusione dei soggetti richiamati nello stesso comma, per i quali sussiste appunto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alle Casse privatizzate. Resta comunque ferma la possibilità di includere i propri iscritti nella gestione separata INPS ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 103/1996. Infine, Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.
Lo stesso art. 18 conferma che gli iscritti all’ENASARCO sono tenuti anche ad iscriversi alla gestione pensionistica INPS relativa agli esercenti attività commerciali.
Al fine di contrastare le evasioni contributive il Ministero del lavoro, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di diritto privato di cui sopra possono stipulare apposite convenzioni che prevedano l'incrocio dei dati e delle informazioni.