Il Ministero del lavoro, con la circolare 24/09/2007 n.25, ha fornito le istruzioni operative che gli ispettori devono seguire in sede di valutazione degli accordi sindacali siglati tra le parti sociali per la stabilizzazione dei cococo non genuini ai sensi dell'art. 1, c.1202 L. 296/2006.

Più precisamente, da un esame effettuato, è risultato che gli accordi sindacali, da stipulare entro lo scorso 30 aprile, hanno previsto una molteplicità di procedure di stabilizzazione dei cococo, facendo nascere in capo agli ispetori dubbi sulla loro legittimità.

A tal fine il Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

- il termine per l'adempimento della diffida che gli ispettori hanno emesso nei confronti del datore di lavoro deve coincidere con quello previsto dall'accordo sindacale di stabilizzazione stipulato tra le parti, tenendo presente che detto termine non può superare l'anno dalla sottoscrizione dell'accordo di stabilizzazione fissato al 30 aprile 2008.

- per quanto riguarda il settore dei call center le collaborazioni a progetto con attività in bound possono formare oggetto di stabilizzazione.

- in caso di stabilizzazione parziale dei cococo, gli accordi sindacali sono integrati di diritto con i nominativi dei lavoratori oggetto di verbalizzazione e conseguentemente il personale ispettivo deve invitare il datore di lavoro ad integrare l'eventuale versamento del contributo straordinario e procedere all'attivazione della procedura conciliativa anche nei confronti dei lavoratori pretermessi.

- è possibile procedere alla stabilizzazione con le seguenti tipologie contrattuali: contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, contratti part time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali, i contratti a tempo determinato e contratti di apprendistato.

- per quanto riguarda i contratti a tempo determinato gli stessi evidentemente non potranno avere durata inferiore a 24 mesi e dovranno essere attivati in presenza di uno dei requisiti previsti dal DLgs 368/2001.

- i contratti di apprendistato sono da ritenersi ammissibili solo in presenza dei requisiti normativi e contrattuali.

- sono esclusi dalla procedura di stabilizzazione i contratti di lavoro intermittente ed i contratti di insrimento. I primi perchè non garantiscono una reale ed effettiva occupazione del lavoratore, mentre i secondi poichè la loro durata massima non supera i 18 mesi.

- i part time possono essere oggetto della procedura di stabilizzazione purchè la loro durata settimanale non sia inferiore a 12 ore.