Il Ministero del lavoro, con la circolare 25/03/2008 n.4266, ha precisato che i contratti di collaborazione, coordinata e continuativa (anche a progetto) che vengono stabilizzati a norma dell'art. 1, c.1202 della Finanziaria 2007 danno diritto ai benefici contributivi previsti dalla Legge 407/90 in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, purchè il reddito annuale da loro percepito non sia superiore a quello escluso da imposizione fiscale.

Infatti il DLgs 297/2002 ha previsto che lo status di disoccupato (che da diritto al beneficio contributivo previsto nella misura del 50% dalla Legge 407/90 per un periodo di 36 mesi) viene mantenuto anche nel caso in cui il disoccupato presta un'attività lavorativa, purchè il reddito annuale percepito non sia superiore a quello escluso da imposizione fiscale. Sul punto il ministero precisa che detto status può essere provato presentando al datore di lavoro un'autocertificazione che attesta di essere al di sotto della soglia reddituale prevista dal Dlgs 297/2002.