Il Ministero delle sviluppo economico, con la circolare 2/01/20123 n.3657C, richiamando il parere del Ministero della giustizia del 19 dicembre u.s., ha precisato che il giovane con meno di 35 anni può legittimamente apportare integrazioni all’atto costitutivo standard nonché allo statuto che regolamenta la società a responsabilità limitata semplificata prevista dall’art. 2436bis c.c.
La precisazione si è resa necessaria dopo che da più parti era stata avanzata l’interpretazione secondo cui, sulla base del quadro normativo di riferimento, l’atto costitutivo della SRLS dovesse essere redatto solamente secondo il modello standard diffuso con il DM 23/06/2012 n.138, senza che quest’ultimo potesse essere oggetto di integrazioni. Se queste fossero state apportate, il risultato sarebbe stato quello di uscire dalla sfera di applicazione della nuova SRL per rientrare in una delle atre forme societarie previste dal codice civile, per le quali non sono previsti né modelli standard né la gratuità dell’operato del notaio.
Secondo il parere del Ministero della giustizia (prot. n. 259000 del 19/12/2012), invece, questa interpretazione non può essere accolta, poiché limiterebbe l’autonomia negoziale delle parti che intendono adottare il nuovo modello societario, vanificando in questo modo la finalità del legislatore che è quella di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali oltre a quello di agevolare la fase della costituzione mediante l’utilizzazione di un modello predefinito di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. Sarebbe quindi irragionevole ritenere che ai giovani con meno di 35 anni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo.
Non giustifica l’interpretazione iniziale (quella che sostiene l’impossibilità di modificare l’atto costitutivo) neppure il fatto che il legislatore ha previsto l’esenzione degli onorari notarili.
Infatti ritenere che la gratuità della prestazione professionale abbia luogo solo se il notaio adotti il modello standard ministeriale, non giustifica la possibilità che il medesimo modello non possa essere modificato.
Certo, il modello standard ha la finalità di garantire l’esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta che le parti possano modulare l’atto costitutivo e lo statuto secondo le proprie esigenze inerenti l’attività d’impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.