La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 17 del 17 maggio 2012, ha precisato che, nell’ipotesi di una srl unipersonale con dipendenti, i debiti pregressi del socio che ha avuto, in passato, attività con dipendenti come ditta individuale, non bloccano l’emissione del Durc.
Già sul tema era intervenuto l’Inps, con il messaggio n. 16246/2010, con cui erano stati forniti chiarimenti per il rilascio del Durc in relazione alla natura giuridica del richiedente.
In particolare, nell'ambito delle società di capitali, si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta; dunque, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori nonché ai contributi dovuti alla gestione separata per i compensi percepiti dall'amministratore.
A nulla rileva la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive.
La verifica di correttezza contributiva nei casi di società deve essere operata per i soci di società in nome collettivo, per il socio accomandatario di società in accomandita semplice e per l'amministratore per la società a responsabilità limitata. Pertanto, nei casi di società a responsabilità limitata e, quindi, rientrante nella tipologia di società di capitali, caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, le situazioni patrimoniali dei soci non incidono sul patrimonio sociale e, quindi, ai fini del rilascio della correttezza contributiva, la verifica va limitata alla posizione aziendale.