La Corte di Cassazione, con la sentenza 9/01/2002 n.190, ha stabilito che deve essere indennizzato dall'INAIL il lavoratore che spostandosi nell'ambiente di lavoro è scivolato procurandosi un infortunio. A nulla rileva il fatto che manchi il rischio specifico necessario per considerare indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in ambiente di lavoro. Infatti spiega la Suprema Corte nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo. Nello stesso senso si vedano anche: Cass. 12652/98, 10298/2000, 13447/2000; 3363/2001, 9556/2001.