L’INL, con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, ha fornito istruzioni operative e chiarimenti in merito alla gestione dei lavoratori sportivi, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V del D.lgs. 36/2021 ad opera del D.lgs. 120/2023 meglio noto come decreto correttivo bis.

Riguardo al lavoro dipendente, l’INL precisa che non trovano applicazione alcune disposizioni normative che in via generale interessano i rapporti di lavoro subordinato nei settori diversi da quello sportivo.

In particolare restano esclusi: il divieto del controllo a distanza, l’obbligo degli accertamenti sanitari e la tutela del lavoratore in caso di licenziamento, oltre alle sanzioni disciplinari di cui alla Legge 300/1970.

Sempre in materia di licenziamento non trovano applicazione le norme contenute nella Legge 604/1966, nella Legge 108/1990 e nell’art. 24 della L. 223/1991.

Se il lavoro subordinato è a tempo determinato, restano escluse le disposizioni sul contratto a termine dall’art. 19 all’art. 29 del D.lgs. 81/2015.

Infatti in ambito sportivo il contratto a termine può essere non superiore a 5 anni, è ammessa la successione dei contratti tra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, previo consenso dell’altra parte e del lavoratore.

Il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista si presume (presunzione relativa) di natura subordinata a meno che non ricorra una delle condizioni in presenza delle quali il contratto è autonomo.

Invece in ambito dilettantistico il lavoro sportivo si presume autonomo e più precisamente una co.co.co. (con esclusione della disciplina sull’etero-organizzazione) quando ricorrono congiuntamente questi requisiti:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;

- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Alla società o associazione sportiva spetta l’obbligo di comunicare, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure al Centro per l’impiego i dati relativi al contratto sportivo stipulato. In caso di omessa comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

In caso di stipula della co.co.co è obbligatorio tenere il LUL anche in modalità telematica all’interno dell’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Inoltre se il compenso annuale è pari o inferiore a 15.000 ero non è necessario emettere il prospetto paga.

Per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, gli adempimenti e i versamenti contributivi devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Società e associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato di 1° (il limite minimo di età è di 14 anni) e 3° livello, ma non trovano applicazione le norme contenute nel D.lgs. 81/2015 relative a: licenziamento illegittimo, recesso al termine del rapporto ovvero sua prosecuzione (alla scadenza infatti si risolve automaticamente) e contingentamento del numero degli apprendisti.

In ambito professionistico le società sportive possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante con limite di età minimo di 15 anni e massimo di 23 anni.

Spetta ad un DPCM regolamentare l’impiego di soggetti minorenni da parte delle società e associazioni sportivi, fermo restando il rispetto delle norme contenute nella Legge 977/1967. Per gli sportivi minorenni vige l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Nei confronti dei lavoratori subordinati sportivi vi è l’obbligo di iscrizione all’INAIL anche nel caso in cui sussista la tutela con polizze privatistiche. Spetta a un decreto ministeriale determinare le tariffe per la determinazione del premio assicurativo.

Per i co.co.co invece trova applicazione la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della L. 289/2002, così come per i volontari. A questi ultimi va applicato anche quanto previsto dall’art. 29, c. 4 del D.lgs. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo pensione lavoratori sportivi gestito dall'INPS. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS con applicazione della relativa disciplina.

L’aliquota contributiva è pari al 24% se il lavoratore sportivo è iscritto presso altre forme obbligatorie, mentre è del 25% in caso contrario, ferma restando l’applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei soggetti appena indicati sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Dal punto di vista fiscale i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. A tal fine il lavoratore sportivo deve autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Infine l’INL ricorda che per i lavoratori sportivi del settore professionistico le retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale previsione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.