L’INPS, con la circolare n. 67 del 20 maggio 2024, ha fornito istruzioni in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021, che ha previsto l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, nonché l’accesso alla prestazione DISCOLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla NASpI qualora soddisfino - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, c. 1, del D.Lgs. 150/2015 - il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS, previsti ai sensi dell’art. 16, c. 6, del DPR 1420/1971, nonché degli articoli 4 e 5 della Convenzione INPS/ENPALS stipulata in data 3.12.1973.

Con specifico riferimento al menzionato requisito contributivo di tredici settimane, sono fatti salvi e, quindi, sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione presenti nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

I predetti contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno, tuttavia, essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.

L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.

Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all'INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto (www.inps.it).

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Nella circolare, cui si rinvia, l’INPS ha infine fornito le istruzioni per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL a favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.