Le comunicazioni al Registro delle attività sportive evitano il Centro per l’Impiego
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 460 del 26 ottobre 2023, facendo seguito alla circolare 2/2023 del giorno precedente, ha fornito ulteriori precisazioni in merito agli obblighi comunicative nel lavoro sportivo.
L’Ispettorato ha, innanzi tutto, ricordato che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e che, per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. 120/2023 (4 settembre 2023), l’obbligo in questione può essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
I dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo devono essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, c. 5, del D.Lgs. 36/2021, con l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro, con cui sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti in parola. Tale ultima precisazione, tuttavia, non può che valere per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
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