Il Ministero del lavoro, nella sezione URP on line, ha pubblicato le ultime risposte alle FAQ ricevute sul lavoro sportivo, con cui ha precisato, tra l’altro, che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 27 ottobre 2023 attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2021.

In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro decorre dalla data di entrata in vigore del decreto per i rapporti di lavoro sportivo per i quali non è stata eseguita la comunicazione obbligatoria e instaurati a partire dal 1° luglio 2023 e, quindi, il 30 dicembre 2023.

Inoltre, ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro opereranno come indicato nella Circolare INPS n. 88/2023. La predetta regolarizzazione dovrà essere eseguita esclusivamente sulla denuncia di competenza di novembre 2023.

Le comunicazioni obbligatorie attraverso il modello "Unilav-Sport" possono essere eseguite da associazioni, società, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a., in accordo con l'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, destinatarie della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico anche per il tramite dei soggetti delegati di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (intermediari autorizzati, ad esempio, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati etc.).

Infine il Ministero del lavoro sottolinea che le disposizioni del decreto 27 ottobre 2023 si applicano sia alle comunicazioni di inizio che a quelle di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico come indicato nell'articolo 2 del decreto stesso.