La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pe lo sport -, con un avviso del 10 gennaio 2022, ha ricordato che, con la pubblicazione del D.L. 1/2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di  esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.
Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, c. 2, lett. a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:
•    lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
•    l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all’art. 9, c. 2, lettere a), b) e c-bis del D.L. 52/2021 e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport);
•    inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, c. 2, lettere a), b) e c-bis del D.L. 52/2021, potranno accedere a:
1.    impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
2.    palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
3.    attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
4.    l’uso di spogliatoi e docce.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
Conseguentemente, sono state aggiornate sia le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive che le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere e le FAQ.