L’Enpals, con la circolare n. 5 del 3 febbraio 2011, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro ammessi agli sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ex art.1, c.67, L. 247/2007 (e DM 7/05/2008) sono tenuti ad osservare al fine della concreta fruizione del beneficio.    
In merito alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro il quale opera lo sgravio contributivo, l’istituto previdenziale precisa che:    
- con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31/12/1995, trovando applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari, per l’anno 2009, a Euro 91.507,00);    
- per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti alla predetta data a forme pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso, il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia di retribuzione moltiplicato per 312 (pari, per l’anno 2009, a Euro 667,08 x 312 = Euro 208.128,96);
- con riferimento, infine, agli sportivi professionisti sia già iscritti al 31/12/1995, sia iscritti dopo detta data, a forme pensionistiche obbligatorie, la retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari, per l’anno 2009, a Euro 91.507,00).    
L’Enpals ricorda, inoltre, che gli importi comunicati dall’INPS ai datori di lavoro ammessi al beneficio costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.    
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili, salva l’eventuale responsabilità penale nel caso in cui il fatto costituisca reato.