L’Enpals, con la circolare 29/07/2011 n.10, ha reso noto che a decorrere dal 1° ottobre p.v. la misura dell’interesse di mora che matura sull’importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere fissata al 5,0243% in ragione d’anno.
L’intervento dell’istituto previdenziale fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22/06/2011 che ha fissato con decorrenza 1° ottobre 2011 al 5.0243% in ragione d’anno la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L’Enpals ricorda anche che in caso di omissione contributiva la sanzione civile non può essere superiore rispettivamente al 40% e al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del DPR 602/1973.