Spettacolo: non serve il certificato di agibilità in caso di lavoro accessorio
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 e ss.mm.ii.
In particolare, anche laddove tali prestazioni siano svolte nel settore dello spettacolo, devono essere effettuate le comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio delle prestazioni lavorativa medesime, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n.81/2015.
In relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.
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