La Fondazione Studi, con il parere n. 14 del 26/04/2010, richiamando le disposizioni contenute nella Legge 833/1978, ha precisato che l’indennità di maternità viene erogata alla lavoratrice autonoma dello spettacolo direttamente dall’INPS previa consegna del mod. SR01 previsto per i lavoratori subordinati.
Alla Fondazione Studi è infatti stato chiesto come deve essere gestita l’erogazione dell’indennità di maternità per una lavoratrice occupata nel settore dello spettacolo con due rapporti: uno di tipo autonomo e l’altro parasubordinato.
Secondo i consulenti del lavoro per poter risolvere il dubbio è necessario tener presente che la richiedente pur risultando regolarmente iscritta alla Gestione Separata versa i contributi nella misura del 17% (e non del 26,72) così come gli altri lavoratori parasubordinati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che non finanzia interventi a sostegno del reddito come l’indennità di maternità, con la conseguenza che alla stessa non può essere riconosciuto il diritto al congedo previsto per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Risolve il problema appunto la legge 833/1978, di istituzione del SSN, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1980 l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità già erogata da Enti e Casse (tra cui rientra anche l’Enpals) deve essere effettuata dall’INPS. E’ fatto obbligo poi ai predetti enti e casse di corrispondere all’INPS i contributi utili al finanziamento delle indennità di malattia e maternità.
Quindi anche una lavoratrice dello spettacolo con un rapporto parasubordinato potrà fruire da parte dell’INPS dell’indennità di maternità anche se non versa il relativo contributo di finanziamento.